OCC

VERBANIA

Organismo di composizione per la Gestione

della Crisi da Sovraindebitamento

L’11 dicembre del 2017 gli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti di Verbania, hanno costituto, nella forma di associazione senza finalità di lucro, l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Verbania, ottenendone quindi l’iscrizione, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, sono riservate al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Cos'è un Occ

L’OCC svolge un ruolo di ausilio nei confronti del debitore, dei creditori e della autorità giudiziaria con funzione di garanzia e terzietà nell’ambito della procedura di sovraindebitamento ed è titolare di una “posizione qualificata” che gli consente di partecipare ad “ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano”.

FAQ

Le domande più frequenti su cosa fa l’OCC e come presentare la domanda.

Chi siamo

L’OCC si propone altresì di:
– promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento;
– promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative;
– creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti è lo strumento riservato al consumatore, ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il concordato minore

I debitori quali professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, possono proporre il concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imrpenditoriale o professionale.

La liquidazione controllata del sovraindebitato

Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. La procedura prevede la nomina di un liquidatore con il compito di esercitare ogni azione diretta al recupero dei crediti ed ha l’effetto di portare alla esdebitazione del debitore.

L'esdebitazione dell'incapiente

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.